Con la Risposta ad Interpello del 6 novembre 2024, n. 218, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai premi versati dal datore di lavoro per le polizze a tutela del rischio morte, comunemente note come “polizze vita”, classificabili come “fringe benefits”. L’amministrazione finanziaria, richiamando la Risoluzione n. 391/2007, ha confermato che i lavoratori possono beneficiare della detrazione d’imposta prevista dall’articolo 15, comma 1, lett. f), del TUIR, per gli importi che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, come stabilito nell’articolo 51, comma 1, del TUIR. Pertanto, nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, il lavoratore potrà detrarli ai sensi dell’articolo 15, a condizione che l’importo sia stato soggetto a tassazione ordinaria.