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Credito d’imposta “ZES unica” per i settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura: è stato introdotto il codice tributo.

da | 26 Nov 24 | News fiscali

Con la Risoluzione n. 56 del 26 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta destinato agli investimenti effettuati dalle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura nella “ZES unica”, come previsto dall’articolo 1, comma 8, del Decreto Legge n. 63/2024.

In particolare, è stato istituito il codice tributo “7036”, che si riferisce al “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e della pesca e acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”.

I beneficiari possono consultare l’importo dell’agevolazione disponibile direttamente nel proprio cassetto fiscale. Nella compilazione del modello F24, che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, il codice tributo sopra citato deve essere inserito nella sezione “Erario”, corrispondente agli importi indicati nella colonna “importi a credito compensati”. In caso di riversamento dell’agevolazione, l’importo va inserito nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui sono stati sostenuti i costi.

Si segnala che, con un futuro provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sarà comunicata la percentuale che determinerà l’agevolazione effettivamente fruibile.