Con la Risposta a Interpello del 12 novembre 2024, n. 221, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il requisito della novità dei beni oggetto di investimento per poter accedere al “Credito d’imposta Transizione 4.0”, previsto dall’art. 1, commi 1051 e seguenti, della Legge n. 178/2020.
Il quesito posto riguardava la possibilità di beneficiare del credito d’imposta 4.0 per l’acquisto di un bene strumentale da parte di un soggetto che lo aveva già utilizzato, senza interruzioni, in forza di un contratto di comodato d’uso precedente all’acquisto.
L’Agenzia delle Entrate ha respinto l’interpretazione avanzata dall’Istante, che mirava a far riconoscere il requisito della novità del bene. Secondo l’Agenzia, il bene non può essere considerato nuovo al momento dell’acquisto, in quanto era stato già utilizzato dal medesimo soggetto in virtù del precedente contratto di comodato. Pertanto, in tali circostanze, il soggetto acquirente non può accedere al beneficio del Credito d’imposta Transizione 4.0.