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Titoli di Stato posseduti da privati: gli intermediari finanziari sono obbligati a riportarli all’Agenzia delle Entrate

da | 28 Ott 24 | News fiscali

Con il provvedimento del 28 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che gli operatori finanziari devono comunicare anche il valore dei Titoli di Stato intestati a persone fisiche, come previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 398/2003. Questa informazione è fondamentale per i cittadini che devono compilare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), necessaria per il calcolo dell’ISEE, in quanto i titoli di Stato fino a un valore complessivo di € 50.000 non influiscono sul calcolo.

A partire dal 2024, gli operatori finanziari menzionati nell’art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973 (inclusi banche, Poste Spa, intermediari finanziari e società di investimento) dovranno trasmettere all’Anagrafe Tributaria anche il valore dei titoli di Stato, rilevato alla fine dell’anno di riferimento, insieme ai dati sui saldi, movimenti e giacenza media dei rapporti finanziari.

La comunicazione dei dati per l’anno 2023, che potrà avvenire solo tramite invio straordinario (aggiornamento o sostituzione), deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2024, poiché è scaduto il periodo di consolidamento previsto dal punto 6 del provvedimento del 10 febbraio 2015, n. 18269, modificato dal punto 3.1 del provvedimento del 23 maggio 2022.