Il 10 ottobre 2024, con la Risposta ad Interpello n. 199, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito se una ONLUS attiva nel settore socio-sanitario e assistenziale possa accedere al superbonus. Questo è possibile applicando la disciplina più favorevole prevista dal comma 10-bis dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, per l’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza nominale di 200 kW, anche se sull’edificio è già presente un impianto fotovoltaico con potenza di 217 kW.
In dettaglio, l’Amministrazione finanziaria ha dichiarato che:
- L’Istante può beneficiare del superbonus tramite la modalità alternativa dello sconto in fattura (art. 121, D.L. n. 34/2020) per l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 200 kW, considerando esclusivamente la potenza del nuovo impianto e non tenendo conto di eventuali impianti già installati (art. 119, comma 16-ter, D.L. n. 34/2020).
- Il limite massimo di spesa agevolata al 110% per l’intero impianto, fissato a € 96.000, deve essere adeguato moltiplicando per il rapporto tra la superficie totale dell’immobile interessato e la superficie media di un’unità abitativa. Resta valido il limite di spesa massima di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.