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Richiesta di chiarimento riguardante la nota di variazione in diminuzione per il mancato pagamento di una fattura soggetta a split payment

da | 25 Ott 24 | News fiscali

Con la Risposta a Interpello del 25 ottobre 2024, n. 210, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione oltre il termine di un anno previsto dall’art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. Questo chiarimento si applica nel caso di mancato pagamento del corrispettivo di una fattura emessa sotto il regime di scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 (noto come “split payment”).

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha spiegato che, nel contesto della scissione dei pagamenti, l’esigibilità dell’IVA è legata al pagamento del corrispettivo. Pertanto, se il pagamento non è stato effettuato, l’imposta non diventa esigibile, anche se l’operazione è stata fatturata. Di conseguenza, la variazione effettuata dal cedente/prestatore avrà una natura puramente contabile, consentendo l’emissione della nota di variazione in diminuzione anche dopo un anno dall’emissione della fattura, con le necessarie rettifiche nei registri IVA.

Infine, l’Agenzia sottolinea che questa procedura è valida solo se il cessionario/committente non ha scelto di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione o registrazione della fattura, nonostante il mancato pagamento del corrispettivo. In caso contrario, si applicherebbe il limite temporale di un anno previsto dall’art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.