Con la Risposta a Interpello del 1° ottobre 2024, n. 187, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di utilizzare l’istituto della remissione in bonis ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, per la revoca tardiva del regime di consolidato fiscale.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha sottolineato che, come indicato nella Circolare del 7 aprile 2017, n. 8, la remissione in bonis è applicabile anche nel caso di mancato esercizio della revoca dell’opzione, a condizione che il contribuente:
- abbia adottato un comportamento coerente con il regime ordinario;
- abbia semplicemente omesso il compimento dell’adempimento formale richiesto;
- non abbia manifestato altre opzioni.
Non è possibile applicare la remissione in bonis qualora il tardivo adempimento sia frutto di un ripensamento o di una scelta effettuata successivamente, motivata da ragioni di opportunità.
Infine, l’Agenzia ribadisce che, come già indicato nella Risoluzione del 14 ottobre 2022, n. 352/E, l’opzione espressa nella dichiarazione può essere corretta tramite una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, solo in presenza di un errore che non riguardi le motivazioni che hanno spinto il contribuente a esercitare l’opzione.