Con la Risposta ad Interpello del 15 ottobre 2024, n. 203, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che non è possibile emettere una nota di variazione IVA, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, prima della conclusione della procedura concorsuale, in seguito alla rinuncia unilaterale a un credito verso una società in fallimento.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in relazione all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972:
- Le situazioni previste non possono essere considerate come una semplice decisione unilaterale delle parti, pertanto la rinuncia unilaterale non è assimilabile a queste circostanze.
- L’unico caso in cui la volontà successiva di entrambe le parti contraenti consente l’emissione della nota di variazione, entro un anno dall’operazione originale, si verifica quando, a seguito di un accordo successivo, l’operazione stessa viene meno (in tutto o in parte) o se ne riduce l’ammontare imponibile.
Infine, richiamando la Circolare n. 77/2000, l’Agenzia ha specificato che, in assenza di una previsione contrattuale specifica o di un accordo successivo tra le parti, la nota di variazione può essere emessa soltanto al termine infruttuoso della procedura concorsuale.