Con la Risposta all’Interpello n. 214 del 31 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un atto notarile di rettifica (ai sensi dell’art. 59-bis della Legge n. 89/1913) e conferma (ai sensi dell’art. 46, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001) relativo a un precedente atto nullo.
In particolare, il notaio istante ha richiesto se, in relazione a un atto di rettifica e conferma contenente la comunicazione degli estremi del permesso di costruire riguardante un immobile situato su un terreno precedentemente trasferito, fosse necessaria la tassazione del fabbricato omesso nell’atto originario di trasferimento del solo terreno.
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che l’atto in questione non si limita a una semplice rettifica di dati catastali, ma comporta una modifica sostanziale del contratto, attribuendogli un valore economico differente. Pertanto, ha ritenuto applicabile l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 20 del TUR, calcolata sul “valore del bene o del diritto” oggetto dell’atto. Per i beni immobili, tale valore corrisponde al “valore venale in comune commercio” (art. 51 del TUR).