Con la Risposta ad Interpello del 28 ottobre 2024, n. 211, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento IVA applicabile alle prestazioni effettuate da medici anestesisti durante interventi di chirurgia estetica. L’Agenzia, richiamando l’art. 4-quater, comma 1, del D.L. n. 145/2023, ha precisato che tali prestazioni possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, poiché sono necessarie per tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l’intervento, anche se quest’ultimo è effettuato per motivi puramente estetici.
Tuttavia, poiché l’Istante è una clinica privata non convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), si applica un’aliquota IVA ridotta al 10% per i seguenti servizi:
- l’affitto e la messa a disposizione della sala operatoria e della camera per la fase post-operatoria,
- i farmaci utilizzati in sala operatoria durante l’intervento, che vengono fatturati insieme all’affitto della sala operatoria.
Queste disposizioni sono stabilite, rispettivamente, dai numeri 120) e 114) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.