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FAQ dell’Agenzia delle Entrate riguardanti gli acconti per l’imposta sostitutiva sul TFR e l’utilizzo del credito in compensazione

da | 9 Ott 24 | News fiscali

Il 9 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ sul proprio sito, fornendo chiarimenti sulle modalità di compensazione, tramite il Mod. F24, del credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

In particolare, l’Agenzia ha indicato che i sostituti d’imposta possono effettuare questa compensazione utilizzando i seguenti codici tributo:

  • “1627” (oppure “155E” per il modello F24 EP)
  • “6781” (oppure “166E” per il modello F24 EP) nel caso in cui le ritenute versate si riferiscano all’anno successivo a quello di maturazione del credito.

L’Amministrazione finanziaria ha anche sottolineato che, poiché queste operazioni non si configurano come compensazioni orizzontali o esterne, non è necessaria la presentazione preventiva del Mod. 770 che evidenzia il credito, né l’apposizione del visto di conformità.

Infine, l’Agenzia ricorda che in caso di errata indicazione del codice tributo, è possibile richiedere la correzione tramite il servizio telematico Civis.