Con la Risposta ad Interpello del 4 ottobre 2024, n. 192, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’acquisto, entro un anno, di un diritto reale di godimento (come l’usufrutto) su un immobile destinato a residenza personale non costituisce un titolo valido per evitare la decadenza dall’agevolazione “prima casa”, secondo quanto stabilito dalla Nota II-bis, art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, nel caso di vendita dell’abitazione principale prima dei cinque anni.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:
- La cessione dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” prima del termine di 5 anni dall’acquisto comporta la perdita del beneficio fiscale.
- Tuttavia, la decadenza dall’agevolazione non si applica se il contribuente acquista, entro un anno dalla vendita, il diritto di piena proprietà su un altro immobile da destinare a residenza principale. Non è sufficiente, invece, l’acquisto di un diritto reale di godimento.