Il 1° ottobre 2024, con la Risposta ad Interpello n. 188, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla possibilità per una ONLUS che offre servizi sociosanitari e assistenziali di usufruire del superbonus. Questo si riferisce alla disciplina più favorevole stabilita dal comma 10-bis dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici su tre strutture che la ONLUS intende acquisire tramite un contratto di affitto o di acquisto di ramo d’azienda dalla Fondazione che attualmente le gestisce in base a un contratto di comodato.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che:
- L’Istante può applicare le modalità di calcolo favorevoli di cui al comma 10-bis esclusivamente per le spese sostenute per gli interventi effettuati sugli immobili di cui è usufruttuario dalla data di avvio dei lavori (o, se precedente, dalla data di sostenimento delle spese) e a condizione che questa situazione perduri per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione. Non sono rilevanti i contratti di comodato precedentemente stipulati dalla Fondazione.
- Ai fini dell’applicazione del comma 10-bis, è necessario che i membri del Consiglio di Amministrazione non ricevano compensi o indennità di carica dalla data di avvio dei lavori (o, se precedente, dalla data di sostenimento delle spese) e si impegnino a non riceverli per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione.
- L’Istante ha la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sulle spese sostenute per gli immobili citati, a condizione che rientrino nelle specifiche deroghe previste dal D.L. n. 39/2024.