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Cessione del credito IVA e visto di conformità nel contesto del consolidato fiscale: Richiesta di interpello

da | 1 Ott 24 | News fiscali

Il 1° ottobre 2024, con la Risposta ad Interpello n. 190, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’obbligo di apporre il visto di conformità in caso di cessione del credito IVA da parte di una società consolidata a favore della società controllante, utilizzato per il pagamento dell’IRES dovuto dal consolidato fiscale nazionale.

In particolare, riguardo ai quesiti formulati sulle dichiarazioni che richiedono il visto di conformità e sul termine di dieci giorni da cui l’eccedenza a credito può essere compensata, l’Agenzia ha specificato che:

  • L’eccedenza a credito IVA della società consolidata può essere ceduta alla consolidante per la compensazione orizzontale, nei limiti dell’importo dovuto dalla consolidante a titolo di IRES del gruppo, e comunque entro il limite di € 2.000.000,00 ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 241/997.
  • Il visto deve essere apposto sia sulla dichiarazione annuale IVA delle società consolidate che cedono l’eccedenza a credito, sia sulla dichiarazione del consolidato fiscale nazionale (Modello CNM).
  • Non è necessario apporre un ulteriore visto di conformità sulla dichiarazione annuale per le imposte dirette delle società consolidate.
  • Il termine di dieci giorni per la compensazione inizia dalla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA della consolidata, in cui matura l’eccedenza compensabile; trascorso questo termine, le eccedenze a credito possono essere utilizzate dalla consolidante, anche se il modello CNM non è stato ancora presentato.