Con il Messaggio n. 3553 del 25 ottobre 2024, l’INPS ha fornito chiarimenti riguardo alla competenza per esprimere adesione alle proposte transattive nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63, CCI) e delle procedure di concordato preventivo (art. 88, CCI). Queste normative sono state modificate dal D.Lgs. n. 136/2024 (“Decreto correttivo-ter al Codice della crisi e dell’insolvenza”), con applicazione per le proposte presentate a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero il 28 settembre 2024.
I punti salienti chiariti sono i seguenti:
- La proposta di transazione prevista dall’art. 63, comma 2, CCI deve essere depositata presso la Direzione territoriale in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore e presso la Direzione che gestisce i crediti oggetto della proposta.
- Le proposte di transazione, presentate dal 28 settembre 2024, saranno soggette alla competenza decisionale del Direttore regionale o del Direttore di coordinamento metropolitano. L’adesione sarà espressa tramite la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale che gestisce i crediti.
- Le proposte di cui all’art. 88, comma 5, CCI, presentate a partire dal 28 settembre 2024, sono anch’esse sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale o di coordinamento metropolitano, e il voto sarà espresso dalla Direzione territoriale competente.
- Se la sede competente è diversa da quella del tribunale in cui è in corso la procedura di concordato preventivo, il potere di voto sarà attribuito alla Direzione del tribunale, in base alla decisione del Direttore regionale.
- Per le proposte presentate fino al 27 settembre 2024, rimane in vigore la Determinazione presidenziale 17 gennaio 2013, n. 7.