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Amministratori di piattaforme digitali: Fondamenti giuridici

da | 3 Ott 24 | News fiscali

Con il Principio di diritto n. 3 del 3 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le definizioni di “Piattaforma” e “Venditore” secondo l’art. 2, comma 1, lett. a) e n), del D.Lgs. n. 32/2023, che attua la Direttiva UE 2021/514 (nota come “DAC 7”). Si sottolinea che il D.Lgs. n. 32/2023 impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti di:

  • effettuare procedure di adeguata verifica fiscale per identificare i venditori sulla piattaforma;
  • comunicare all’Agenzia delle Entrate una serie di informazioni sui venditori, sulle attività intermediati attraverso la piattaforma, sui corrispettivi versati ai venditori per tali attività e sui conti finanziari in cui i corrispettivi vengono accreditati.

Nel Principio di diritto in questione, l’amministrazione finanziaria ha specificato che:

  • la definizione di “piattaforma” comprende anche siti web che consentono ai venditori di cedere beni materiali ad altri utenti, sia direttamente che indirettamente, attraverso la piattaforma o il suo gestore;
  • il termine “venditore” si estende anche agli utenti che non si registrano materialmente sul sito tramite un account o profilo specifico.