Con il Principio di diritto n. 3 del 3 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le definizioni di “Piattaforma” e “Venditore” secondo l’art. 2, comma 1, lett. a) e n), del D.Lgs. n. 32/2023, che attua la Direttiva UE 2021/514 (nota come “DAC 7”). Si sottolinea che il D.Lgs. n. 32/2023 impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti di:
- effettuare procedure di adeguata verifica fiscale per identificare i venditori sulla piattaforma;
- comunicare all’Agenzia delle Entrate una serie di informazioni sui venditori, sulle attività intermediati attraverso la piattaforma, sui corrispettivi versati ai venditori per tali attività e sui conti finanziari in cui i corrispettivi vengono accreditati.
Nel Principio di diritto in questione, l’amministrazione finanziaria ha specificato che:
- la definizione di “piattaforma” comprende anche siti web che consentono ai venditori di cedere beni materiali ad altri utenti, sia direttamente che indirettamente, attraverso la piattaforma o il suo gestore;
- il termine “venditore” si estende anche agli utenti che non si registrano materialmente sul sito tramite un account o profilo specifico.