Con Risposta ad Interpello 12 settembre 2024, n. 183, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle componenti perequative, istituite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (c.d. ARERA) con Deliberazione 3 agosto 2023, n. 386, che devono essere addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva.
In particolare, si tratta:
- della componente UR1a, finalizzata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- della componente UR2a, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
L’Amministrazione finanziaria, operando un confronto con gli Oneri Generali di Sistema (c.d. OGdS), afferma che le due componenti perequative in esame concorrono alla determinazione della base imponibile IVA della TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota IVA del 10%.