Con la Risposta all’Interpello n. 185 del 18 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di registro a un contratto di locazione contenente una clausola penale. Facendo riferimento all’art. 21 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (TUR), l’Amministrazione ha ricordato che, qualora le disposizioni di un atto siano strettamente connesse tra loro per la loro natura intrinseca, l’imposta viene applicata considerando solo la disposizione che comporta l’onere fiscale maggiore (art. 21, comma 2, TUR). Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che, al momento della registrazione di un contratto di locazione con una clausola penale, la tassazione debba essere calcolata sulla disposizione più onerosa, tra quella relativa al contratto di locazione e quella concernente la clausola penale, poiché quest’ultima non può esistere indipendentemente dal contratto in cui è inserita.