Con la Circolare del 16 settembre 2024, n. 89, l’INPS informa che, in seguito alla decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea del 12 settembre 2024, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è stato ridotto al 3,65%, con effetto dal 18 settembre 2024.
In particolare, l’INPS stabilisce che il tasso di interesse dovuto nei seguenti casi:
- dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti relativi a contributi e sanzioni civili (art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989);
- autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi;
sarà pari al 9,65% a partire dal 18 settembre 2024.
Per quanto riguarda le sanzioni civili, l’INPS precisa che, in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi previsti dall’art. 116, comma 8, lettera a) della Legge n. 388/2000, la sanzione civile applicata sarà pari al 9,15% annuo (calcolato aggiungendo 5,5 punti percentuali al tasso base del 3,65%).
Infine, relativamente alla riduzione delle sanzioni nell’ambito delle procedure concorsuali, poiché il tasso ufficiale di riferimento (TUR) è superiore al tasso legale vigente al 1° gennaio 2024 (2,5% annuo), a partire dal 18 settembre 2024, la riduzione delle sanzioni sarà calcolata in base al TUR, che è pari al 3,65%, previo pagamento integrale dei contributi e delle spese.