Con la Risoluzione n. 45 del 2 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 c.p.p. e 92 e 104 disp. att. c.p.p., in particolare in merito agli obblighi dichiarativi e di versamento ai fini fiscali dell’amministratore giudiziale. Si conferma l’applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) e si chiarisce l’art. 104-bis, comma 1-bis del decreto, modificato dal D.Lgs. n. 150/2022. Questa disposizione, nella sua versione aggiornata, fa riferimento esclusivamente alle norme sulla nomina, revoca, compiti, obblighi e gestione dei beni dell’amministratore, escludendo ogni menzione degli obblighi fiscali previsti dal Codice in relazione ai sequestri penali. L’Agenzia delle Entrate conferma che gli adempimenti fiscali rientrano tra i compiti dell’amministratore giudiziario, nonostante le modifiche normative intervenute.