Con la Risposta a Interpello del 16 settembre 2024, n. 184, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento fiscale da applicare ai premi concessi da un istituto universitario agli studenti che, dopo aver completato un Master di 2° livello, siano stati riconosciuti come i più meritevoli sulla base della valutazione della prova finale.
L’Istante ha richiesto di poter recuperare la ritenuta d’acconto del 25% applicata dall’Università ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che tale premio non dovrebbe essere classificato né come “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” né come “redditi diversi”, poiché il premio non è stato istituito per incentivare la frequenza del corso.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il premio in questione non può essere considerato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR, poiché non viene concesso con lo scopo di supportare la frequenza a un corso di studi. Tuttavia, ha stabilito che tali premi rientrano nella più ampia categoria dei “redditi diversi”, prevista dall’art. 67 del TUIR, e sono pertanto soggetti alla ritenuta del 25%, come espressamente previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 600/1973.