Nella Risposta ad Interpello del 1 agosto 2024, n. 167, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla tassazione delle retribuzioni di lavoro dipendente e del TFR pagate da una società olandese, considerando le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Olanda. In base a questa convenzione, che ha la precedenza sul diritto interno, è stata richiamata l’articolo 15 per spiegare che le retribuzioni per lavoro dipendente possono essere soggette a tassazione nel paese dove il lavoro è svolto, anche se diverso dal paese di residenza. Tuttavia, il diritto di imposizione esclusivo torna allo stato di residenza se sono presenti simultaneamente le seguenti condizioni:
- Il beneficiario risiede nell’altro stato per un periodo non superiore a 183 giorni nell’anno fiscale;
- Le remunerazioni sono erogate da un datore di lavoro non residente nell’altro stato;
- Le remunerazioni non sono a carico di una stabile organizzazione o base fissa del datore di lavoro nell’altro stato.
Per quanto riguarda il TFR, in mancanza di una disposizione specifica nella Convenzione tra Italia e Olanda, l’Agenzia ha indicato che i trattamenti possono essere trattati come redditi da lavoro dipendente (art. 15 della Convenzione) o come pensioni private (art. 18 della Convenzione), a seconda delle circostanze.