Con la Risposta ad Interpello 20 agosto 2024, n. 171, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla determinazione della base imponibile IVA e della plus/minusvalenza rilevante ai fini IRES e IRAP in caso di conferimento in natura da parte di una società controllante verso una società interamente partecipata.
Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che:
- Ai fini IVA, la base imponibile va individuata nell’importo effettivamente versato per l’aumento di capitale, comprensivo del sovrapprezzo, della società conferitaria, maggiorato delle somme erogate da quest’ultima alla conferente a titolo di conguaglio di eventuali differenze tra le consistenze dei beni alla data della perizia di stima e alla data di efficacia dell’operazione.
- Ai fini IRES, per la determinazione della plus/minusvalenza derivante dall’operazione di conferimento, non si può prendere come riferimento l’importo corrispondente all’aumento del capitale sociale e del sovrapprezzo poiché potrebbe non coincidere con il valore normale dei beni conferiti (art. 9, commi 2 e 3, TUIR).
- Ai fini IRAP, si applica il principio generale della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini fiscali.