Con la Risposta ad Interpello del 20 agosto 2024, n. 172, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES e IRAP, agli interessi passivi versati in seguito a atti di conciliazione e accertamento con adesione per il ritardato versamento delle imposte. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha confermato che gli interessi passivi per il ritardato versamento delle imposte corrisposti su base di atti di conciliazione sono deducibili, seguendo le modalità di calcolo stabilite dall’art. 96 del TUIR, indipendentemente dall’evento aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo a cui sono collegati.