Con la Risposta ad Interpello numero 146 del 9 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al superbonus, specificamente riguardo alla correzione di errori nelle fatture emesse il 29 dicembre 2023.
L’Agenzia ribadisce che nel caso di sconto “integrale” in fattura, il momento di sostenimento della spesa è determinato dalla data di emissione della fattura stessa. Nel caso in cui una fattura sia stata inizialmente inviata al Sistema di Interscambio (SdI) entro i termini di legge (specificamente entro 12 giorni come previsto dall’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972) e successivamente scartata, ma re-inviata entro cinque giorni con lo stesso numero e data, questa è considerata emessa tempestivamente.
Tuttavia, nel caso preso in esame, le note di credito emesse per correggere le fatture errate, nonostante siano datate 29 dicembre 2023, sono state trasmesse allo SdI solo il 27 marzo 2024, superando ampiamente il termine di 12 giorni. Di conseguenza, la fattura non può essere considerata emessa nel 2023. Se tutte le altre condizioni necessarie sono soddisfatte, sarà possibile applicare lo sconto in fattura previsto per il 2024, con l’aliquota del 70%.