Apertura partita IVA retroattiva e rimborso dell’eccedenza: Risposta all’Interpello del 11 luglio 2024, numero 147, da parte dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti sulle procedure per ottenere il rimborso dell’IVA in caso di apertura retroattiva di partita IVA da parte di un soggetto non residente con solo il codice fiscale.
Secondo l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria:
- Non è possibile ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA se non si rispettano i termini di presentazione della domanda, come stabilito dalla Direttiva 2008/9/CE:
- entro il 30 settembre dell’anno successivo per i rimborsi trimestrali;
- entro il 30 settembre dello stesso anno per i rimborsi annuali.
- Non è consentito ricorrere al “rimborso anomalo” secondo le modalità indicate nelle Circolari nn. 34/2012 e 21/2013.
Inoltre, l’Agenzia sottolinea che l’assegnazione retroattiva della partita IVA italiana è valida solo se effettuata entro un termine ragionevole dalla data della prima operazione di acquisto. L’Interpello considerava di ottenere il rimborso dell’IVA pagata nei periodi 2017, 2018 e 2019.