Con la Risposta ad Interpello del 15 luglio 2024, n. 152, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati, previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, ai soggetti che, pur essendo stati residenti all’estero, svolgono attività di tirocinio in Italia ricevendo un’indennità di partecipazione.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha confermato che, secondo la prassi consolidata, tale regime speciale si applica esclusivamente ai redditi derivanti da attività lavorativa in Italia per soggetti che hanno trasferito la loro residenza fiscale nel nostro Paese.
Sono, invece, escluse dal regime le somme derivanti da attività formative che non costituiscono un rapporto di lavoro, come ad esempio le borse di studio erogate per scopi formativi o di addestramento professionale, nonostante queste siano considerate redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.