Con la Circolare del 29 luglio 2024, numero 17, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato dettagli interpretativi sul trattamento fiscale delle plusvalenze ottenute dalle cessioni di partecipazioni qualificate effettuate da entità non residenti, come delineato nell’articolo 1, comma 59, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024). Il documento analizza vari aspetti:
- Tratti Generali: La normativa relativa all’articolo 87 del TUIR (nota come “partecipation exemption”) viene estesa alle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni da parte di società e enti non residenti.
- Ambito Soggettivo: Le entità applicabili includono:
- Società ed enti non commerciali senza una stabile organizzazione in Italia.
- Entità residenti in uno Stato membro dell’UE o SEE.
- Entità soggette a tassazione sul reddito delle società nel loro Stato di residenza.
- Ambito Oggettivo: Le plusvalenze soggette a questa disposizione sono quelle indicate nell’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate che soddisfano i criteri specificati nelle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 87, comma 1.
- Determinazione del Capital Gain: Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR stabilisce che il 5% del totale delle plusvalenze deve essere aggiunto algebricamente al 5% dell’eventuale minusvalenza della stessa categoria; le eccedenze possono essere dedotte fino a un massimo del 5% delle plusvalenze di periodi futuri, non oltre il quarto anno.