Con la Risposta ad Interpello del 11 luglio 2024, n. 151, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla conversione degli Energy Point ottenuti da una persona fisica tramite il noleggio di un impianto cluster per la produzione di energia elettrica presso una società estera.
Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, l’accredito degli Energy Point è legato all’andamento della produzione di energia elettrica dell’impianto noleggiato, un evento incerto indipendente dal canone di noleggio versato dal contribuente. Questo provento viene quindi classificato come reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies del TUIR. Di conseguenza, il contribuente dovrà dichiarare questi redditi nella Sezione II-A, quadro RT del Mod. REDDITI PF e adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale tramite il quadro RW per le attività finanziarie estere.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica che per la quantificazione di tali redditi è necessario considerare la differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (vale a dire le somme o il valore nominale dei beni rimborsati) e i corrispettivi pagati (ossia le somme versate aumentate di ogni spesa relativa alla loro produzione), escludendo gli interessi passivi.