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Imposta Ipotecaria e Trascrizione di Atti a Favore di Enti Diversi dallo Stato-Persona: Risoluzione

da | 2 Lug 24 | News fiscali

Con la Risoluzione del 2 luglio 2024, n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicabilità dell’art. 15, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 347/1990. Questo articolo prevede la riscossione del tributo a carico dell’ente a favore del quale sia presa la formalità, applicabile alla trascrizione di atti effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile), quando la parte danneggiata non sia lo Stato inteso come “Stato-Persona”.

L’Amministrazione finanziaria, in conformità con la giurisprudenza consolidata, ha precisato che quando le disposizioni normative in tema di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo fanno riferimento allo Stato per esentarlo dal versamento dei tributi citati, il termine “Stato” deve intendersi esclusivamente come “Stato-Persona” e non come qualsiasi soggetto pubblico o privato che svolga attività amministrativa oggettiva.

Pertanto, l’Agenzia ha stabilito che la trascrizione dei provvedimenti di sequestro contabile, delle domande giudiziali e delle altre formalità a tutela delle ragioni in procedure in cui lo Stato (inteso come Stato-Persona) non sia parte danneggiata, non può beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 347/1990. Di conseguenza, tali formalità devono essere sottoposte a tassazione come previsto dall’art. 15, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 347/1990.