Con la Risposta ad Interpello n. 156 del 16 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale sia la data rilevante per determinare un’eventuale plusvalenza ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b-bis), del TUIR, in caso di vendita con riserva di proprietà di un immobile oggetto di interventi agevolati superbonus.
Per il calcolo della plusvalenza indicata nella suddetta lett. b-bis), l’Amministrazione finanziaria ha specificato che:
- La plusvalenza si realizza mediante la cessione a titolo oneroso di immobili su cui, nei precedenti 10 anni, sia stato effettuato un intervento agevolato con il superbonus.
- Nel caso di vendita con riserva di proprietà (art. 1523 C.c.), il momento rilevante per la determinazione dell’eventuale plusvalenza imponibile è quello in cui si verifica il trasferimento della proprietà dell’immobile soggetto agli interventi agevolati.
- Secondo l’art. 1523 C.c., il trasferimento della proprietà si considera perfezionato con il pagamento dell’ultima rata.
Pertanto, nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che non si realizza la plusvalenza ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b-bis), TUIR, poiché saranno trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori agevolati al momento in cui la vendita si perfezionerà con il pagamento completo del prezzo concordato.