Con la Risposta all’Interpello n. 144 del 3 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione del regime di esenzione IRPEF, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR, riguardante le somme erogate nell’ambito del welfare aziendale ai dipendenti, come rimborso delle spese sostenute per attività sportive praticate dai figli e svolte da un’associazione sportiva.
Nel caso specifico, l’Agenzia, facendo riferimento alla Circolare n. 28/2016 (paragrafo 2.2), ha precisato che l’esenzione si applica a tutti i benefit con finalità didattica e ai vari servizi inclusi nei piani di offerta formativa scolastica. Di conseguenza, i rimborsi per le spese sostenute per attività sportive praticate dai familiari dei dipendenti, che non rientrano in tali ambiti, sono esclusi dall’esenzione.
Tuttavia, il regime di esenzione può essere riconosciuto se tali spese sono sostenute nell’ambito di “iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”.