Con il Provvedimento del 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come determinare la percentuale del credito d’imposta effettivamente disponibile per gli investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (nota come “ZES unica”), ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 124/2023. In particolare:
- La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è fissata al 17,6668%;
- L’importo massimo del credito d’imposta fruibile per ciascun beneficiario corrisponde al credito indicato nell’ultima comunicazione valida, moltiplicato per la percentuale sopra indicata;
- Ogni beneficiario può verificare l’importo massimo del credito d’imposta fruibile accedendo al proprio cassetto fiscale.
Si ricorda infine che il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari in compensazione secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.