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Decadenza dalle agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES: istituito il codice tributo

da | 22 Lug 24 | News fiscali

Con Risoluzione n. 38 del 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo per il pagamento delle somme dovute a seguito della decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone Economiche Speciali (ZES), ai sensi dell’art. 1, commi da 173 a 176, della Legge n. 178/2020. Questo codice riguarda le imprese che, dopo aver beneficiato delle agevolazioni, sono passate al regime di consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale.

Il nuovo codice tributo istituito è il “2022”, denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES – Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

Durante la compilazione del Modello F24, il codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” nella colonna “importi a debito versati”, specificando l’anno d’imposta in cui è avvenuta la decadenza dall’agevolazione nel campo “anno di riferimento”.