Con Risposta ad Interpello del 4 luglio 2024, n. 145, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla possibilità di usufruire dell’agevolazione “prima casa” prevista dalla Nota II-bis, art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, in relazione a una compravendita stipulata in favore di un terzo ai sensi dell’art. 1411 C.c.
Gli Istanti, rappresentati dal “Promittente” e dallo “Stipulante”, hanno stipulato un contratto di compravendita in favore di un terzo, in questo caso il loro figlio minore. Quest’ultimo, senza che tale azione possa considerarsi come accettazione del contratto in suo favore ai sensi del comma 2 dell’art. 1411 C.c., ha richiesto l’agevolazione “prima casa” nel medesimo atto notarile relativo alla compravendita.
Successivamente, lo “Stipulante” ha revocato, in conformità al comma 3 dell’art. 1411 C.c., la stipula a favore del terzo (il figlio) e ha chiesto se tale revoca comportasse la decadenza dall’agevolazione “prima casa” richiesta dal terzo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso specifico, poiché il terzo non ha dichiarato di “voler profittare” della stipulazione a suo favore (rendendo così legittima la revoca da parte dello “Stipulante”), non sussiste il requisito per usufruire dell’agevolazione “prima casa”. Di conseguenza, l’Agenzia ha negato la possibilità che lo “Stipulante” possa beneficiare di tale agevolazione.