Nell’Interpello del 26 luglio 2024, n. 161, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione IVA, come delineato dall’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 a favore dei consorzi, è applicabile anche al riaddebito delle spese comuni effettuate da un’associazione di medici per la gestione delle attività. L’Amministrazione finanziaria, facendo riferimento alla Risoluzione n. 30/2012, ha specificato che:
- l’esenzione IVA si applica a prescindere dalla forma giuridica dell’entità associativa, ma è influenzata dall’oggetto sociale dell’associazione;
- il riferimento normativo specifico per le strutture consortili non esclude altre forme associative che si organizzino per fornire servizi comuni ai membri.
Pertanto, la disposizione agevolativa prevista per i consorzi è estendibile all’associazione di medici in questione, permettendo così la ripartizione delle spese senza l’applicazione dell’imposta.