Con la Risposta all’Interpello del 6 giugno 2024, n. 130, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile all’indennità corrisposta come risarcimento per la perdita di redditi di lavoro dipendente.
L’Amministrazione finanziaria ha specificato che la somma corrisposta dall’Istante è qualificabile come risarcimento del danno derivante dalla perdita di redditi di lavoro dipendente. Tale somma ha una valenza sostitutiva del reddito non percepito.
In base all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), queste somme devono essere assoggettate a tassazione separata.