Aggiornamenti

Superbonus: per la fruizione non è sufficiente la qualifica di ETS

da | 20 Giu 24 | News fiscali

Con la Risposta ad Interpello del 20 giugno 2024, n. 138, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un ente ecclesiastico che desidera beneficiare del superbonus al 110%, come previsto dal comma 10-bis dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, non può farlo semplicemente sulla base della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) senza essere preventivamente qualificato come ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

Nonostante l’ente possieda i requisiti necessari per essere considerato ONLUS, quali caratteristiche soggettive ed oggettive adeguate, l’Agenzia ha specificato che la lista dei soggetti beneficiari indicata nel comma 9 dell’articolo 119 è esclusiva e non menziona gli ETS. Pertanto, affinché l’ente ecclesiastico possa beneficiare della massima detrazione fiscale, deve ottenere la qualifica di ONLUS prima di qualsiasi tentativo di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L’Agenzia ha chiarito che tale requisito non può essere soddisfatto retroattivamente tramite l’iscrizione al RUNTS.