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Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per soggetti con apposito albo: Messaggio INPS

da | 27 Giu 24 | News fiscali

Con il Messaggio del 27 giugno 2024, n. 2403, l’INPS ha fornito chiarimenti riguardo all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i titolari di reddito derivante da arti e professioni, il cui esercizio richiede l’iscrizione a specifici albi, alla luce di alcune sentenze della Corte costituzionale, in particolare la Sentenza dell’8 aprile 2024, n. 55.

L’INPS recepisce le pronunce della Corte Costituzionale, che confermano l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i lavoratori autonomi e i professionisti non tenuti all’iscrizione ad albi. Tale obbligo si estende anche a coloro che, pur svolgendo attività soggette a iscrizione ad albi, non hanno l’obbligo di iscriversi alla relativa cassa di previdenza per motivi reddituali, rimanendo tenuti solo al versamento del contributo integrativo.

Questi ultimi soggetti sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla Gestione Separata, relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, fornita dall’art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, e pertanto fino all’anno di imposta 2011. Come indicato nella Sentenza n. 55/2024, tale principio si applica anche a ingegneri e architetti.

È inoltre chiarito che il termine di prescrizione quinquennale dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla Legge, considerando eventuali proroghe.