Con la Risposta ad Interpello n. 126 del 3 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su due aspetti riguardanti le procedure concorsuali e la possibilità di emettere note di variazione IVA.
- Fallimento e Continuità delle Procedure ConcorsualiL’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il fallimento, dichiarato dopo un tentativo di concordato preventivo, deve essere considerato come una continuazione della procedura concorsuale iniziale e non come una nuova procedura. Nello specifico, se il fallimento del debitore è stato dichiarato dopo il 26 maggio 2021, ma il concordato preventivo era stato avviato nel 2017, si applica il principio della continuità temporale tra le procedure concorsuali. Di conseguenza, per poter emettere una nota di variazione in diminuzione dell’IVA, l’istante deve attenersi alle disposizioni dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/72 nella versione precedente alle modifiche. Questo significa che l’istante dovrà attendere la definitiva infruttuosità della procedura concorsuale prima di poter operare la variazione in diminuzione dell’IVA.
- Accordi durante la Procedura di ConcordatoRelativamente al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che un atto di transazione non può essere considerato un accordo sopravvenuto, ma rientra invece negli accordi formalizzati durante la procedura di concordato. Per essere valido, tale accordo deve essere:
- Sottoposto al parere favorevole dei commissari giudiziali;
- Autorizzato dal Comitato dei creditori;
- Vidimato dal giudice delegato.
Questi chiarimenti sono fondamentali per la corretta gestione delle variazioni IVA in contesti di procedure concorsuali, garantendo il rispetto delle norme vigenti e la corretta applicazione delle disposizioni fiscali.