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Interpello sulla compensazione dei crediti d’imposta agevolativi

da | 21 Giu 24 | News fiscali

Nella Risposta a Interpello n. 139 del 21 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la possibilità di compensare i crediti d’imposta previsti dall’art. 19 del D.L. n. 73/2021 (super-ACE) e dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (bonus edilizi) con le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico ai sensi dell’art. 39, comma 13, del D.L. n. 269/2003 e con il canone di concessione dello 0,8% sulle somme giocate tramite apparecchi AWP e VLT secondo l’art. 1, comma 530, lett. b), della Legge n. 266/2005.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che:

  • È possibile compensare le somme a debito dovute a titolo di prelievo erariale unico e di canone di concessione con i crediti d’imposta da Super-Ace e per interventi edilizi acquisiti mediante cessione del credito.
  • Sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità, come chiarito anche nella Circolare n. 28 del 25 settembre 2014, i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, tra i quali rientra il credito da super-ACE.