Con la Risposta a Interpello del 3 giugno 2024, n. 128, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo l’applicazione della disciplina del “Gruppo IVA” (art. 70-bis e seguenti del D.P.R. n. 633/1972) nel contesto dell’inclusione di una nuova società e l’errata indicazione della partita IVA nelle fatture attive e passive.
Nel caso in esame, l’Istante, rappresentante del Gruppo IVA, ha presentato tardivamente la comunicazione per includere una nuova società nel Gruppo IVA. Questa comunicazione è stata successivamente accolta, e la società è stata inclusa nel Gruppo dal 13 febbraio 2024, con effetto retroattivo dal 1° gennaio dello stesso anno. Tuttavia, dal 1° gennaio al 13 febbraio, le fatture sono state emesse con la partita IVA della società anziché quella del Gruppo IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per regolarizzare le fatture emesse e ricevute in questo intervallo di tempo, il rappresentante fiscale deve:
- Adottare le disposizioni dell’articolo 6, comma 8, lettera b), del D.Lgs. n. 471/1997, per regolarizzare le fatture ricevute che riportano l’errata indicazione della partita IVA della società invece di quella del Gruppo IVA.
- Far concorrere le fatture emesse in quel periodo alla liquidazione IVA del Gruppo.
Inoltre, per informare i propri cessionari/committenti dell’errore, il Rappresentante del Gruppo IVA dovrà inviare delle “note di cortesia” indicando quali fatture devono essere associate alla partita IVA del Gruppo.