Con la Risposta ad Interpello n. 129 del 5 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti il trattamento dell’imposta di bollo sulle quietanze di pagamento emesse.
In particolare, l’Agenzia ha specificato che, se le quietanze di pagamento vengono rilasciate tramite un documento separato rispetto alla fattura che ha già subito l’imposta di bollo, tali quietanze sono considerate come nuovi atti imponibili. Di conseguenza, non si applica l’esenzione prevista dalla nota 2, art. 13 del D.P.R. n. 642/1972.
Per poter beneficiare dell’esenzione prevista, è necessario che la quietanza sia fisicamente allegata al documento che è già stato soggetto all’imposta di bollo.
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