Con la Circolare del 11 giugno 2024, l’INPS ha comunicato che la BCE, mediante la Decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024, ha ridotto il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema di 25 punti base, portando il nuovo Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) al 4,25%, effettivo dal 12 giugno 2024.
Di conseguenza, a partire da tale data, l’INPS ha specificato che:
- Per la dilazione nel pagamento rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili (art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989) e per l’autorizzazione al differimento dei versamenti, l’interesse calcolato sarà del 10,25% annuo.
- Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000), la sanzione civile applicata sarà del 9,75% annuo (4,25% del TUR aumentato di 5,5 punti).
Infine, riguardo alla riduzione delle sanzioni nelle procedure concorsuali, dato che il TUR è superiore all’interesse legale vigente dal 1° gennaio 2024 (2,5% annuo), a partire dal 12 giugno 2024 la riduzione delle sanzioni sarà applicata sulla base del TUR al 4,25%, previo pagamento integrale dei contributi e delle spese.