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Deduzioni forfetarie autotrasportatori: chiarimenti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate

da | 10 Giu 24 | News fiscali

Il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF), tramite il Comunicato stampa n. 74 del 10 giugno 2024, ha pubblicato le linee guida riguardanti le deduzioni forfetarie destinate agli autotrasportatori per spese non documentate, come definite dall’articolo 66, comma 5 del TUIR, per il periodo d’imposta 2023. Secondo quanto specificato, tali deduzioni sono stabilite nei seguenti termini:

  • € 48,00 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore al di fuori del Comune in cui ha sede l’impresa;
  • Il 35% dell’importo sopra indicato, se i trasporti vengono effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.

È importante notare che la deduzione è concessa una sola volta per ogni giornata di trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi effettuati.

Contemporaneamente, l’Agenzia delle Entrate ha precisato attraverso il Comunicato stampa n. 74 del 10 giugno 2024 che le deduzioni forfetarie devono essere riportate nei quadri RF e RG dei Modelli REDDITI 2024 PF e SP utilizzando i seguenti dettagli:

  • Nel rigo RF55, i codici 43 e 44;
  • Nel rigo RG22, i codici 16 e 17.