Con la Risposta ad Interpello del 18 giugno 2024, n. 135, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per gli atti di compravendita “con riserva di proprietà” effettuati da Enti del Terzo Settore (ETS), è possibile applicare l’agevolazione che prevede il pagamento in misura fissa di 200 euro per l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, come stabilito dall’art. 82, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017, a condizione che:
- i beni siano utilizzati direttamente entro cinque anni dalla data della compravendita per scopi istituzionali o per l’oggetto sociale;
- l’ente rilasci, al momento della stipula dell’atto, una dichiarazione apposita in tal senso.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che, sebbene dal punto di vista civilistico l’effetto traslativo di questi contratti sia posticipato al pagamento dell’ultima rata (art. 1523 Codice Civile), dal punto di vista fiscale ciò non accade (art. 27, comma 3, TUR).
Infatti, ai fini della tassazione indiretta, l’art. 27, comma 3, TUR, equipara il contratto di compravendita a quello di compravendita “con riserva di proprietà”. Pertanto, la disciplina agevolativa prevista dall’art. 82, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017, è applicabile.