Con la Risposta a Interpello del 20 giugno 2024, numero 136, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di compensare crediti fiscali, inclusi quelli derivanti da bonus edilizi trasferiti secondo l’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, quando sono presenti carichi iscritti a ruolo superiori a € 100.000 con attivo un piano di rateazione.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che il divieto di compensazione per debiti tributari iscritti a ruolo di oltre € 100.000, introdotto dalla Legge n. 213/2023 modificando l’articolo 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006, si applica anche ai crediti d’imposta, compresi quelli agevolativi. Questa restrizione entra in vigore dal 1° luglio 2024. Tuttavia, è consentita la compensazione qualora il debito iscritto a ruolo sia in fase di estinzione tramite un piano di rateazione, a condizione che non vi siano cause che ne determinino la decadenza.
Per quanto riguarda le limitazioni sull’uso in compensazione dei crediti edilizi in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a € 10.000, introdotte dal D.L. n. 39/2024, l’Agenzia ha specificato che l’applicazione di queste restrizioni è subordinata all’emissione di un decreto specifico da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).