Con la Risoluzione n. 30 del 17 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, come previsto dall’art. 1, commi 78-85 della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).
In dettaglio, i nuovi codici tributo sono:
- 1732: “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- 1733: “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- 1734: “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- 1735: “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- 1736: “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
Durante la compilazione del Mod. F24, questi codici tributo devono essere riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.