Aggiornamenti

Versamento e rimborso IVA di immissioni in consumo/estrazioni da deposito fiscale di prodotti energetici

da | 6 Mag 24 | News fiscali

Il 3 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la Risposta ad Interpello numero 100, fornendo chiarimenti sul recupero dell’IVA versata in seguito all’immissione in consumo di prodotti energetici da un deposito fiscale.

Secondo quanto indicato dall’amministrazione finanziaria, facendo riferimento alla Legge numero 205 del 2017 (articoli 937 e 938, articolo 1) modificata dal Decreto Legge numero 124 del 2019, nonché alla Risoluzione numero 18 del 2018 e alla Circolare numero 18 del 2019, nel caso in cui il soggetto che effettua l’immissione in consumo o estrazione di prodotti energetici dal deposito fiscale non sia lo stesso che ha effettuato l’acquisto intracomunitario:

  • L’immissione in consumo o estrazione dal deposito fiscale è subordinata al versamento dell’IVA tramite il modello F24 ELIDE (codice tributo “6044”).
  • Sul Documento Amministrativo Semplificato (DAS), relativo a ciascuna immissione o estrazione, deve essere indicato il riferimento al medesimo modello di versamento F24 ELIDE.
  • Il gestore del deposito deve mantenere un registro delle singole immissioni in consumo o estrazioni collegate al versamento dell’IVA effettuato, verificando che lo stesso sia sufficiente.
  • Le immissioni in consumo o estrazioni effettuate oltre la capacità di versamento cumulativo sono considerate effettuate in assenza di ricevuta di versamento.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate afferma che nel caso specifico non è possibile richiedere il recupero del credito IVA direttamente attraverso la Dichiarazione annuale IVA, inserendo il credito nella riga VL30, campo 3. Invece, l’IVA versata in eccesso (che deve essere documentata nel registro delle immissioni tenuto dal gestore del deposito) può essere dedotta dall’imposta relativa alle immissioni in consumo o estrazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi, fino a quando non viene completamente utilizzata.

Solo in caso di conclusione dei rapporti con il gestore del deposito o assenza di prodotti da estrarre, sarà possibile richiedere il rimborso dell’IVA.