In risposta all’Interpello del 13 maggio 2024, n. 103, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al Superbonus, in particolare riguardo all’applicazione dell’aliquota (110% o 70%) nel caso di una fattura emessa il 30 dicembre 2023 con l’opzione per lo “sconto integrale”, la quale è stata scartata dal Sistema di Interscambio (SdI) e successivamente reinviata nei primi giorni di gennaio 2024.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando diverse sue precedenti direttive, tra cui le Circolari n. 27/2023, n. 24/2020, n. 30/2020, n. 14/2019, nonché i pareri espressi durante Telefisco 2024, ha chiarito quanto segue:
- Nel caso di sconto “integrale” in fattura, il momento di sostenimento della spesa è determinato dalla data di emissione della fattura stessa.
- Una fattura che viene scartata dal SdI non ha validità giuridica e non viene considerata emessa.
- Tuttavia, se una fattura è stata inviata al SdI entro il termine di 12 giorni previsto dall’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 e viene successivamente scartata, ma viene reinviata nei successivi cinque giorni con lo stesso numero e data, questa si considera emessa tempestivamente.
- Di conseguenza, nel caso specifico, la fattura potrà essere considerata emessa nel 2023, con tutte le relative implicazioni (applicazione dell’aliquota 110% invece del 70%), a condizione che venga reinviata al SdI entro cinque giorni dallo scarto, rispettando gli altri requisiti previsti per il Superbonus.